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Il principio del DNSH nella transizione 5.0


Il principio del DNSH (non arrecare un danno significativo) trova la sua radice nel Regolamento UE 2020/852 concernente la tassonomia per la finanza sostenibile e sostiene la promozione di investimenti del settore privato in progetti sostenibili in linea con gli obiettivi del Green Deal. Il DNSH รจ un criterio cardine alla base dei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e statuisce che ogni misura deve concorrere alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e contestualmente non deve arrecare un danno significativo allโ€™ambiente.

Il Regolamento UE 2020/852 individua una serie di criteri per determinare come ogni attivitร  economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dellโ€™ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali identificati ai sensi dellโ€™art.9:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • adattamento ai cambiamenti climatici;
  • uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  • transizione verso unโ€™economia circolare;
  • prevenzione e la riduzione dellโ€™inquinamento;
  • protezione e il ripristino della biodiversitร  e degli ecosistemi.

Definiti i sopracitati criteri, il concetto di DANNO SIGNIFICATIVO va interpretato, ai sensi dellโ€™ art. 17 del Regolamento UE 2020/852, in correlazione ai sei obiettivi ambientali sopra analizzati; in dettaglio, unโ€™attivitร  arreca un danno significativo:

  • alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; allโ€™ adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce ad un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sรฉ stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  • allโ€™uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, nonchรฉ al buono stato ecologico delle acque marine;
  • allโ€™economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce ad inefficienze significative nellโ€™uso dei materiali o nellโ€™uso diretto o indiretto di risorse naturali o se comporta un aumento significativo della produzione, dellโ€™incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine allโ€™ambiente;
  • alla prevenzione e alla riduzione dellโ€™inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nellโ€™aria, nellโ€™acqua o nel suolo;
  • alla protezione e al ripristino della biodiversitร  e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Lโ€™applicazione in concreto del principio del DNSH alla Misura โ€œTransizione 5.0โ€ ha determinato unโ€™armonizzazione degli elementi di controllo e delle modalitร  di verifica previste dalla Guida operativa al fine di individuare gli opportuni requisiti da applicare alla misura in oggetto. Lโ€™impegno al rispetto dei requisiti DNSH รจ una condizione imprescindibile per lโ€™accesso al contributo nella fase di comunicazione di prenotazione (fase ex ante) ed รจ oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post). Nelle fasi di prenotazione del credito dโ€™imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto beneficiario, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si impegna al rispetto del principio del DNSH.

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Finanziamenti e contributi

Entrando piรน nel dettaglio, ai sensi del comma 1 dellโ€™art. 5 del DM โ€œTransizione 5.0โ€ non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attivitร :

  • direttamente connesse allโ€™uso dei combustibili fossili;
  • che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • nel cui processo produttivo venga generata unโ€™elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi ed il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno allโ€™ambiente.



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